Vademecum per il trasporto degli animali

Auto: in Italia l'art. 169 del codice della strada consente di portare liberamente in auto un cane o un gatto, o un numero superiore di animali, purché custoditi nell'apposita gabbia o contenitore, oppure nel vano posteriore appositamente diviso da una rete o simili. Le violazioni sono punite con una sanzione amministrativa che va € 68,5 a € 275,10 alla quale si aggiunge il decurtamento di 1 punto dalla patente di guida.
Durante il viaggio prevedere almeno una sosta ogni due ore per fargli sgranchire le zampe, farlo bere e facilitare i suoi bisogni fisiologici; non lasciarlo mai incustodito all'interno della macchina e, quando si è in viaggio, ricambiare spesso l'aria nell'auto se non si dispone di impianto di condizionamento.

Treno: è possibile portare con sé animali domestici di taglia piccola, purché sistemati negli appositi trasportini (70x50x30cm).
  • Nei treni a scompartimento gli animali possono restare, sotto controllo, con i loro padroni, purché gli altri passeggeri dello scompartimento lo consentano. Cani e gatti possono viaggiare solo in seconda classe con biglietto ridotto del 50 per cento così come quelli di grossa taglia che possono partire, però, solo se e tenuti a guinzaglio e con museruola.
  • Nei treni locali il viaggio è consentito solo con l'obbligo di guinzaglio e museruola; il costo del biglietto per cani e gatti è di € 1.
  • Sugli Eurostar Italia sono ammessi animali di piccola taglia custoditi negli appositi trasportini 32x32x50 da collocare, durante il viaggio, negli spazi indicati dal personale FS.


Aereo:ogni compagnia aerea ha le sue regole. Prima di mettersi in viaggio, quindi, è consigliabile contattare la compagnia aerea prescelta. In genere, tutte le compagnie consentono agli animali di piccola taglia di viaggiare accanto al padrone, purchè custoditi in gabbie con fondo impermeabile. La cura dell'animale è a carico del passeggero.
Per i gli animali di taglia medio/grande, invece,se il peso del cane sommato a quello del trasportino supera i 10 kg, l'animale dovrà viaggiare nella stiva in una gabbia rinforzata.

Navi e traghetti:
  • Il trasporto in nave prevede il guinzaglio per gli animali di piccola taglia e trasportino per i cani di grosse dimensioni. Se volete volete portarli con voi durante il viaggio è necessario prenotare l'intera cabina prima di partire.
  • Sulle navi da crociera non sono ammessi animali di nessuna taglia e solo eccezionalmente cani piccoli.

Sui traghetti i cani sono ammessi solo se tenuti a guinzaglio e con museruola, mentre i gatti devono viaggiare nel trasportino. I cani di piccola taglia possono rimanere in cabina coi padroni, a patto che la cabina non sia occupata da altri passeggeri. Se il cane è di taglia media o grande deve essere sistemato in appositi "canili di bordo" sul ponte.
Il costo del biglietto per cani e gatti varia a seconda della compagnia scelta e si tratta di una quota fissa indipendente dalla tratta.

Un albergo per i viaggiatori a quattro zampe

Per tutte le persone che vogliono trascorrere le proprie vacanze, brevi periodi o fine settimana in compagnia dei loro fedeli amici a quattro zampe, sono attivi una serie di servizi on line per sapere quali strutture alberghiere italiane offrono ospitalità agli animali domestici.
Ecco alcuni esempi:
  • www.pets-hotels.it: sito realizzato da Federalberghi che raccoglie tutte le strutture alberghiere italiane che accettano animali domestici
  • www.enpa.it: sezione specifica all'interno del sito dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa)
  • www.amicianimali.it: sito dedicato ai nostri amici a quattro zampe e alle loro necessità durante le vacanze


Movimentazione dei cani al seguito dei viaggiatori dall’Italia verso l'estero

Dal 2 ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell’Unione europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell’Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l’introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.

La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall’Italia verso gli altri Paesi dell’Unione Europea, è possibile conformemente alle seguenti condizioni.

A) Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell’Unione Europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione. Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l’esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità. Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l’echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell’arrivo in Finlandia degli animali.
In relazione a questo particolare aspetto ulteriori informazioni possono essere acquisite dal sito http://www.mmm.fi/el/raj/tuo_elaimet.htlm del Ministero dell’Agricoltura e Foreste della Finlandia. Si consiglia, inoltre, a chi intendesse viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, di rivolgersi preventivamente all’Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l’animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l’introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l’animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.

B) i cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell’animale deve essere attestata, da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall’Autorità competente, l’esecuzione:
  • della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
  • l’esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione( esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l’esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall’animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l’Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l’introduzione in Svezia.


I Laboratori riconosciuti in Italia sono:
1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle VenezieVia Romea 14\A 35020 Legnano ( PD)
2)Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise Via Campo Boario 64100 Teramo
3) Istituto Zooprofilattico del Lazio e della ToscanaVia Appia Nuova 1411 00178 Roma Capannelle

Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione. Si ricorda che la titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.

Per quanto concerne i furetti movimentati al seguito dei viaggiatori si precisa che gli animali devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l’avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell’echinococco secondo le norme nazionali. Si ricorda che l’introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all’apposita sezione del sito del Ministero della salute “ Viaggiare con gli animali “; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essereovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E’ vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tremesi.
Si consiglia comunque, per quanto concerne le disposizioni per la movimentazione degli animali verso Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Malta, di consultare, prima di programmare il viaggio con il proprio animale, anche i seguenti siti per ulteriori informazioni:
http://www.agriculture.gov.ie ( Irlanda )
http://www.sjv.se/net/SJV/Home ( Svezia )
http://www.defra.gov.uk ( Gran Bretagna )
http://www.mrae.gov.mt ( Malta )

C) NORME COMUNI PER LA MOVIMENTAZIONE VERSO TUTTI GLI STATI MEMBRI.
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall’Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria ( riportate nelle sezioni precedenti ) con riferimento al Paese comunitario di destinazione).


Vaccinazioni

La vaccinazione antirabbica (animali sopra i 3 mesi di età, D.L. 633/96), nel territorio italiano è obbligatoria: nelle regioni Veneto e Lombardia, le autorità competenti possono rendere obbligatoria tale vaccinazione nelle zone che sono eventualmente esposte al rischio del contagio, dovuto alla presenza della "rabbia silvestre" nei paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.
Nella regione Friuli Venezia Giulia, esiste il precontagio dei cani che si trovano esposti al rischio di tale infezione.
Per quanto concerne la normativa delle province autonome di Trento e Bolzano le autorità sanitarie competenti, previa autorizzazione del ministro della sanità, possono disporre l’obbligo della vaccinazione antirabbica ove ricorrano motivi epizootologici.
Essendo comunque molto complessa la legge che regolamenta la vaccinazione contro la rabbia silvestre per qualsiasi dubbio o chiarimento a tal proposito rivolgetevi al vostro medico veterinario.
E’ inoltre importante sapere che, qualora si volesse uscire dal territorio nazionale, ogni paese estero ha le proprie leggi in materia.


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